Art. 5.

      1. La carta di identità professionale è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le condizioni previste all'articolo 3. Entro sei mesi dalla cessazione di tali condizioni, il titolare è tenuto a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni. All'atto della cessazione delle medesime condizioni, il titolare della carta decade da ogni beneficio connesso al suo possesso.